Articolo 14 del Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 marzo 2001
Art. 14. 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.
2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui l' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all' articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all' articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 31 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente