Articolo 5 del Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 marzo 2001
Art. 5. 1. All' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al terzo capoverso i commi 1 e 2, dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , sono sostituiti dai seguenti: "1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge.
La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori di concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all' articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi.
Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso";
b) al terzo capoverso, dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' aggiunto il seguente:
" 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1( gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.";
c) al quarto capoverso, al comma 1 dell'articolo 20-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato";
d) al quarto capoverso, il comma 6 dell'articolo 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
"6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.";
e) dopo il quarto capoverso e' inserito il seguente:
"Art. 20-quinquies. l (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .";
f) al quinto capoverso, all' articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto".
g) dopo il sesto capoverso, recante l' articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 .
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.".
Entrata in vigore il 31 marzo 2001
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