Art. 10. 1. Dopo l' articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 197 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis - 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice revisore tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettiva servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .
Art 18-ter 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .".
"Art. 18-bis - 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice revisore tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettiva servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .
Art 18-ter 1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.
2. La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata maturata l'anzianita' minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purche' alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
3. Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 .".