Articolo 10 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
24 ottobre 2016
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Versione
3 dicembre 2016
Art. 10. (( (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). )) (( 1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si e' espresso favorevolmente e che e' contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente e' immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma - Parte servizi con la societa' RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2016
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