2. All' articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate ((acquisisce)) le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.