Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale 1. All' articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.
2-bis. ((Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.)) 2-ter. ((L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.)) 2-quater. ((Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.)) 2-quinquies. ((L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.)) 2-sexies. ((Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.)) 2-septies. ((Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.)) 2-octies. ((Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.)) 2-novies. ((I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.)) 2-decies. ((Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.)) 2-undecies. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies)) .
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225 .
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.
2-bis. ((Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.)) 2-ter. ((L'affidamento di cui al comma 2-bis puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.)) 2-quater. ((Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.)) 2-quinquies. ((L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.)) 2-sexies. ((Per le finalita' di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.)) 2-septies. ((Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.)) 2-octies. ((Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.)) 2-novies. ((I soggetti affidatari dell'attivita' di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.)) 2-decies. ((Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.)) 2-undecies. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies)) .
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225 .