Articolo 7 ter del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Articolo 7 bisArticolo 7 quater
Versione
3 dicembre 2016
Art. 7-ter. (( (Esenzione dell'Autorita' nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento). )) (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all' articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 . Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 . ))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2016
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