Articolo 30 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422
Articolo 29Articolo 31
Versione
30 marzo 1923
>
Versione
13 maggio 2000
>
Versione
30 giugno 2002
Art. 30.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DP.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 51) l'abrogazione del secondo comma del presente articolo.
La L. 1 agosto 2002, n. 166 , nel modificare l' art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 , nel modificare l' art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 30 giugno 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente