Articolo 34 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422
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30 marzo 1923
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13 maggio 2000
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1 gennaio 2002
Art. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 , nel modificare l' art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 , nel modificare l' art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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