Articolo 1 bis del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462
Articolo 1Articolo 2
Versione
12 novembre 1983
>
Versione
25 luglio 1984
Art. 1-bis. 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 , per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonche' alla prosecuzione di attivita' economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 maggio 1984, n.159 , convertito con L. 24 luglio 1984, n. 363 , ha disposto (con l'art. 12) che "Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 , relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984."
Entrata in vigore il 25 luglio 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente