Articolo 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060
Articolo 18Articolo 19 bis
Versione
13 novembre 1919
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Versione
5 giugno 1999
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))
Entrata in vigore il 5 giugno 1999
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