Articolo 17 - Allegato B del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328
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Versione
25 novembre 1923
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Versione
30 novembre 1980
Allegato B-art. 17

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
(6) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza del 12 novembre 1993, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell' art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 ".
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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