Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
La libertà di espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, purchè esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonchè il principio di proporzionalità, vale a dire siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come …
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