Articolo 1 del Decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701
Articolo 2
Versione
28 ottobre 1969
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Versione
28 dicembre 1969
Art. 1. (((Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti)) ((Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega e' concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, puo' delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero puo' disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi e' compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa e' imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualita' senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967, n. 641, per la concessione))
Entrata in vigore il 28 dicembre 1969
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