Art. 9-bis. (Limiti di spesa)
I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.(2) (3) (4) (5) ((6))
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e' elevato a 100 milioni per le universita' e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi. (2) (3) (4) (5) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall' art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952 , sono elevati a 300 milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 820 milioni". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.300 milioni". ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a L. 1.580.000.000" ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.777.000.000".
I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.(2) (3) (4) (5) ((6))
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e' elevato a 100 milioni per le universita' e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi. (2) (3) (4) (5) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall' art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952 , sono elevati a 300 milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 820 milioni". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.300 milioni". ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a L. 1.580.000.000" ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), nel modificare l' art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall' art. 11, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , sono elevati a 1.777.000.000".