Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.
((d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;)) (( 1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota. ))
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;
d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.
((d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;)) (( 1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota. ))