Art. 1-bis. (( (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). )) (( 1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1. ))
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1. ))