Art. 6. Norma transitoria 1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.