Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 , e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998. )) (( 1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all' articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 , determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda. )) 2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 .
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 , e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997 :
a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8; c) articolo 3, commi 2 e 3; d) articolo 4; e) articolo 5; f) articolo 6; g) articolo 9; h) articolo 11.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 , e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti."