Articolo 5 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
Articolo 4Articolo 6
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22 aprile 2000
Art. 5. Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione 1. Al fine di proseguire le attivita', secondo le modalita' di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati; b) le attivita' espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3; c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attivita' da svolgere; d) la localita' e la sede di svolgimento delle attivita'; e) la durata dell'attivita' cosi' come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto; f) le modalita' organizzative delle attivita'; g) l'eventuale quantita' di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico; h) le forme assicurative attivate; i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attivita' svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma; l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7; m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 .
3. In caso di mutamento di attivita' ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 . I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutivita'.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attivita' comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , si veda in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 22 aprile 2000
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