2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a. purche' ((questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le)) tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. ((Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno)) attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all' articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonche' tramite il sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale , senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilita' previsti dall'articolo 35, comma 8-bis ((,)) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonche' dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .