Articolo 12 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
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Art. 12. Disposizioni tributarie 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all' articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
2-bis. Le modifiche statutarie adottate ((entro il 30 giugno 2024)) , sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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