Articolo 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
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Art. 6. Forma giuridica

1. ((Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:))
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile ;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato;
c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile ;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 .
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici)) . Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.
Entrata in vigore il 5 settembre 2023
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