Articolo 8 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
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17 novembre 2022
Art. 8. Assenza di fine di lucro 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto ((dai commi 3 e 4-bis)) , e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 .
3. Se ((costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,)) , del codice civile , gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. ((Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.)) 4. Negli enti dilettantistici che assumono ((le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,)) del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
(( 4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all' articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ))
Entrata in vigore il 17 novembre 2022
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