Articolo 4 del Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181
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10 luglio 1997
Art. 4. Pensione di invalidita' 1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano ((esclusivamente)) le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278)) .
Entrata in vigore il 10 luglio 1997
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