Articolo 63 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 62Articolo 64
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Art. 63. (Giudici ausiliari) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell' articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 . Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.

((57)) --------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 , nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall' art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 )".
Entrata in vigore il 18 marzo 2021
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