Articolo 49 quinquies del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 49 quaterArticolo 73
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Art. 49-quinquies. (( (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali). )) ((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";
b) all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"))
Entrata in vigore il 30 maggio 2024
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