Art. 14. (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale) 1. All' articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , dopo il comma 3-ter ((sono aggiunti i seguenti)) : " 3-quater.
All'atto della richiesta del documento unificato ((, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)) , ((e' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino)) . Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
((3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate)) ".
(( 1-bis. All' articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".
1-ter. All' articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)" )) 2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'atto della richiesta del documento unificato ((, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)) , ((e' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino)) . Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
((3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate)) ".
(( 1-bis. All' articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".
1-ter. All' articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)" )) 2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.