Articolo 21 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 giugno 2013
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Versione
21 agosto 2013
Art. 21.

( ((Differimento dell'operativita' della garanzia)) globale di esecuzione)

1. Il termine previsto dall' articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , gia' prorogato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119 , e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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