Art. 21.
( ((Differimento dell'operativita' della garanzia)) globale di esecuzione)
1. Il termine previsto dall' articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , gia' prorogato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119 , e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
( ((Differimento dell'operativita' della garanzia)) globale di esecuzione)
1. Il termine previsto dall' articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , gia' prorogato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119 , e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.