Articolo 78 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Articolo 77Articolo 79
Versione
22 giugno 2013
>
Versione
21 agosto 2013
Art. 78. (Misure per la tutela del credito) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando ((l'udienza)) per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";
b) all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile , successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente