Art. 8. (Partenariati) 1. Dopo l' articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 .
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.".
"Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 .
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.".