2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all' articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
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La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 , nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall' art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 )".