2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)
3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall' articolo 2504 del codice civile , indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24 , ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.