3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24 , ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilita' in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono rinviati al 17 marzo 2025".