Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri ((, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,)) si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 , che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.