Articolo 12 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Articolo 11Articolo 13
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25 dicembre 2021
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19 febbraio 2022
Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri ((, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,)) si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 , che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2022
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