Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
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17 gennaio 1974
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1 gennaio 2015
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Giurisprudenza • 40
- 1. Corte Cost., sentenza 30/07/1997, n. 289Provvedimento: […] confliggente con la guarentigia prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, nell'ambito della quale dovrebbe ricomprendersi anche la funzione di autorganizzazione interna, nel cui esercizio rientrerebbe l'acquisto delle autovetture in questione, riconducibile, tra l'altro, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 853 del 1973;Leggi di più...
- riconosciuta applicabilita', nel caso, dell'invocato principio·
- assorbimento di altri motivi.·
- non spettanza allo stato del potere esercitato·
- sent. 289/97 b. corte dei conti
- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 16/04/2019, n. 68Provvedimento: […] L'articolo 1, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (come integrato dalla l. rg. n. 17 del 2002) prevede l'erogazione ai Gruppi consiliari del contributo pubblico di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 in particolare per spese di “funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell'attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione”, con possibilità in quest'ultima ipotesi – per il Gruppo o per il singolo consigliere – di organizzare le attività in proprio o di acquistare direttamente sul mercato i servizi.Leggi di più...
- notifica atto di citazione·
- giurisdizione Corte dei conti·
- danno erariale·
- spese di rappresentanza·
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- Ufficio di Presidenza·
- contumacia·
- contributo concausale·
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- responsabilità contabile·
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 19/10/2018, n. 203Provvedimento: […] L'articolo 1, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (come integrato dalla l. rg. n. 17 del 2002) prevede l'erogazione ai Gruppi consiliari del contributo pubblico di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 in particolare per spese di “funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell'attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione”, con possibilità in quest'ultima ipotesi – per il Gruppo o per il singolo consigliere – di organizzare le attività in proprio o di acquistare direttamente sul mercato i servizi.Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- giurisdizione Corte dei conti·
- rimborsi spese consiglieri regionali·
- danno erariale·
- prescrizione azione contabile·
- spese di rappresentanza·
- dolo·
- vincolo di destinazione·
- Ufficio di Presidenza·
- peculato·
- contributo concausale·
- colpa grave·
- prassi illegittima·
- rendicontazione spese·
- pubblico ufficiale
- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 29/04/2021, n. 53Provvedimento: […] In virtù di quell'indissolubile legame, l'art. 28, comma 1, dello Statuto della Regione Liguria dispone che “i Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni” e, proprio per apprestare tali risorse, in attuazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, disciplinante l'“Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario”, l'art. 2 della citata L.R. n. 38/1990, nel testo vigente nel 2009, stabiliva che “per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo….”. […]Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
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- potere riduttivo·
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- colpa grave·
- prescrizione·
- legittimazione PM contabile
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 11/06/2018, n. 122Provvedimento: […] L'articolo 1, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (come integrato dalla l. rg. n. 17 del 2002) prevede l'erogazione ai Gruppi consiliari del contributo pubblico di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 in particolare per spese di “funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell'attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione”, con possibilità in quest'ultima ipotesi – per il Gruppo o per il singolo consigliere – di organizzare le attività in proprio o di acquistare direttamente sul mercato i servizi.Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- danno erariale·
- prescrizione azione contabile·
- spese di rappresentanza·
- regolamento contabile·
- contumacia·
- Gruppi consiliari·
- contributo concausale·
- colpa grave·
- giurisdizione contabile·
- rendicontazione spese·
- onere della prova·
- pubblico ufficiale·
- duplicazione rimborsi·
- legge regionale