Articolo 4 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
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7 marzo 2015
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15 agosto 2020
Art. 4. Vizi formali e procedurali 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all' articolo 7 della legge n. 300 del 1970 , il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».".
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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