Articolo 5 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Articolo 4Articolo 6
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7 marzo 2015
Art. 5. Revoca del licenziamento 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Entrata in vigore il 7 marzo 2015
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