Articolo 10 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Articolo 9Articolo 11
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7 marzo 2015
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15 agosto 2020
Art. 10. Licenziamento collettivo 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 ((nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza)) , o dei criteri di scelta di cui all' articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 , si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. ((5)) ((7)) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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