Articolo 1 del Decreto 21 maggio 2001, n. 308
Articolo 2
Versione
12 agosto 2001
Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000 , con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000 , le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalita' e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture gia' operanti.
Entrata in vigore il 12 agosto 2001
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