Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000 , con previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000 , le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalita' e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture gia' operanti.
2. Ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000 , le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalita' e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture gia' operanti.