Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145
Articolo 30Articolo 32
Versione
7 maggio 1981
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Versione
9 maggio 1981
Art. 31. Tutela giurisdizionale

Le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda appartengono alla esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
In detti giudizi trova applicazione l'art. 28 della legge ((20)) maggio 1970, n. 300, ed, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 .
Entrata in vigore il 9 maggio 1981
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