Articolo 2 del Decreto 7 febbraio 2019, n. 30
Articolo 1
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24 aprile 2019
Art. 2. Clausola di mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Entrata in vigore il 24 aprile 2019
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