Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 settembre 1998
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Versione
31 maggio 2017
Art. 13. Certificazioni 1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacita' anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 , fatto salvo l'articolo 9, comma 8".
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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