Art. 13. Certificazioni 1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacita' anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 , fatto salvo l'articolo 9, comma 8".
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 , fatto salvo l'articolo 9, comma 8".