Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 settembre 1998
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Versione
31 maggio 2017
Art. 12. Crediti formativi 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che puo' essere individuata nell'omogeneita' con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, e' accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. Le certificazioni comprovanti attivita' lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorita' diplomatica o consolare.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 , fatto salvo l'articolo 9, comma 8".
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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