Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 febbraio 1986
Art. 10. Compenso per il lavoro straordinario 1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
indennita' integrativa speciale (IIS) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
2. La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno; al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno-festivo.
3. Le modalita' ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego; le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
4. La spesa per lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni dovra' essere ridotta rispetto a quella effettivamente sostenuta in ciascuna amministrazione nell'anno 1985 per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le intese che saranno definite in sede di comparto tenendo conto di particolari esigenze di enti ed in armonia con quanto previsto nei commi precedenti.
5. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 e' ridotto a 156.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1986
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