ALLEGATO A
La tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e degli altri compensi spettanti ai notai stabilita dal Consiglio nazionale del notariato con delibera del 12 ottobre 1979, e, per quanto riguarda la decorrenza, con delibera del 16 febbraio 1980, approvate dal Ministro di grazia e giustizia con decreto in data 30 dicembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
9 del 10 gennaio 1981 e con delibera 3 giugno 1981, 10 settembre 1981 e 11 novembre 1982, approvate dal Ministro di grazia e giustizia con decreto in data 30 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1982, e' modificata come appresso:
a) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 3. - L'onorario graduale per gli atti pubblici e' di:
L. 40.000 per atto di valore fino a L. 500.000
L. 50.000 per atto di valore superiore a L. 500.000 fino a L.
1.000.000
L. 70.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L.
2.000.000
L. 90.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000 fino a L.
3.000.000
L. 100.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L.
4.000.000
L. 120.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000 fino a L.
7.000.000
L. 140.000 per atto di valore superiore a L. 7.000.000 fino a L.
10.000.000
L. 170.000 per atto di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L.
15.000.000
L. 210.000 per atto di valore superiore a L. 15.000.000 fino a L.
25.000.000
L. 240.000 per atto di valore superiore a L. 25.000.000 fino a L.
40.000.000
L. 280.000 per atto di valore superiore a L. 40.000.000 fino a L.
60.000.000
L. 310.000 per atto di valore superiore a L. 60.000.000 fino a L.
80.000.000
L. 350.000 per atto di valore superiore a L. 80.000.000 fino a L.
100.000.000
L. 380.000 per atto di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
150.000.000
L. 420.000 per atto di valore superiore a L. 150.000.000 fino a L.
200.000.000
L. 450.000 per atto di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L.
250.000.000
L. 490.000 per atto di valore superiore a L. 250.000.000 fino a L.
300.000.000
L. 520.000 per atto di valore superiore a L. 300.000.000 fino a L.
400.000.000
L. 590.000 per atto di valore superiore a L. 400.000.000 fino a L.
500.000.000
L. 660.000 per atto di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L.
750.000.000
L. 770.000 per atto di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L.
1.000.000.000
L. 830.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 1.250.000.000
L. 900.000 per atto di valore superiore a L. 1.250.000.000 fino a L. 1.500.000.000
L. 940.000 per atto di valore superiore a L. 1.500.000.000 fino a L. 1.750.000.000
L. 970.000 per atto di valore superiore a L. 1.750.000.000 fino a L. 2.000.000.000
L. 1.010.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000.000 fino a L. 2.500.000.000
L. 1.040.000 per atto di valore superiore a L. 2.500.000.000 fino a L. 3.000.000.000
L. 1.080.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000.000 fino a L. 3.500.000.000
L. 1.110.000 per atto di valore superiore a L. 3.500.000.000 fino a L. 4.000.000.000
L. 1.150.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000.000 fino a L. 4.500.000.000
L. 1.180.000 per atto di valore superiore a L. 4.500.000.000 fino a L. 5.000.000.000
L. 1.220.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000.000
La ripartizione dell'onorario nelle quote previste per la iscrizione nel repertorio in applicazione dell'art. 15 della presente tariffa, la tassa dovuta all'archivio in base all' art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate A.".
"Art. 4. - L'onorario graduale per l'autenticazione di firme apposte a scritture private e' di:
L. 40.000 per atto di valore fino a L. 500.000
L. 50.000 per atto di valore superiore a L. 500.000 fino a L.
1.000.000
L. 70.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L.
3.000.000
L. 90.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L.
5.000.000
L. 100.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L.
8.000.000
L. 120.000 per atto di valore superiore a L. 8.000.000 fino a L.
11.000.000
L. 160.000 per atto di valore superiore a L. 11.000.000 fino a L.
15.000.000
L. 170.000 per atto di valore superiore a L. 15.000.000 fino a L.
25.000.000
L. 210.000 per atto di valore superiore a L. 25.000.000 fino a L.
40.000.000
L. 240.000 per atto di valore superiore a L. 40.000.000 fino a L.
60.000.000
L. 280.000 per atto di valore superiore a L. 60.000.000 fino a L.
80.000.000
L. 310.000 per atto di valore superiore a L. 80.000.000 fino a L.
100.000.000
L. 350.000 per atto di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L.
150.000.000
L. 380.000 per atto di valore superiore a L. 150.000.000 fino a L.
200.000.000
L. 420.000 per atto di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L.
250.000.000
L. 450.000 per atto di valore superiore a L. 250.000.000 fino a L.
300.000.000
L. 490.000 per atto di valore superiore a L. 300.000.000 fino a L.
400.000.000
L. 520.000 per atto di valore superiore a L. 400.000.000 fino a L.
500.000.000
L. 590.000 per atto di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L.
750.000.000
L. 660.000 per atto di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L.
1.000.000.000
L. 730.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 1.250.000.000
L. 800.000 per atto di valore superiore a L. 1.250.000.000 fino a L. 1.500.000.000
L. 830.000 per atto di valore superiore a L. 1.500.000.000 fino a L. 1.750.000.000
L. 870.000 per atto di valore superiore a L. 1.750.000.000 fino a L. 2.000.000.000
L. 900.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000.000 fino a L. 2.500.000.000
L. 940.000 per atto di valore superiore a L. 2.500.000.000 fino a L. 3.000.000.000
L. 970.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000.000 fino a L. 3.500.000.000
L. 1.010.000 per atto di valore superiore a L. 3.500.000.000 fino a L. 4.000.000.000
L. 1.040.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000.000 fino a L. 4.500.000.000
L. 1.080.000 per atto di valore superiore a L. 4.500.000.000 fino a L. 5.000.000.000
L. 1.110.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000.000
La ripartizione dell'onorario nelle quote previste per l'iscrizione nel repertorio in applicazione dell'art. 15 della presente tariffa, la tassa dovuta all'archivio in base all' art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate B.";
b) gli onorari fissi di L. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000 e 100.000, previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 13, 18 e 20, sono elevati rispettivamente a L. 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 e 200.000;
c) gli onorari per il rilascio di copia previsti dall'art. 17 sono raddoppiati; gli importi di onorario di atto riportati nello stesso articolo, ai fini della determinazione dell'onorario di copia, sono sostituiti da quelli che, aumentati in base alle modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), corrispondono ai precedenti onorari;
d) gli onorari previsti dall'art. 10 sono raddoppiati;
e) i diritti di L. 1.000, 2.000, 5.000 e 20.000, previsti dagli articoli 9, secondo comma, lettera c), 11, 19, secondo comma, 22, 23 e 27, primo comma, sono elevati rispettivamente a L. 3.000, 5.000, 15.000 e 30.000;
f) il diritto di scritturato di L. 500 e L. 1.000 previsto dall'art. 25 e' elevato rispettivamente a L. 1.000 e a L. 2.000;
g) l'indennita' di accesso di cui all'art. 28 e' elevata da L. 15.000 a L. 25.000 e l'importo massimo e' elevato a L. 150.000;
h) gli importi di L. 140.000, 260.000 e 340.000 indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 15 ai fini del versamento alla Cassa nazionale del notariato delle quote supplementari progressive, sono elevati rispettivamente a L. 240.000, 450.000 e 590.000;
i) l'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - A titolo di rimborso delle spese generali di studio e' dovuto al notaio un importo pari al 15% degli onorari di tariffa, con il minimo di L. 10.000. Per le prestazioni di cui all'art. 10 il rimborso spetta nella misura fissa di L. 2.000, qualunque sia l'ammontare dei compensi.
Per le prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 il notaio non puo' richiedere alcun rimborso di spese, oltre a quanto previsto negli articoli medesimi.".
Le presenti modifiche della tariffa entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che le approva, e integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive disposizioni.