Articolo 6 del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
29 maggio 2004
>
Versione
29 luglio 2004
>
Versione
13 ottobre 2005
Art. 6. Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All' articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.". ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378 (in G.U. 1a s.s. 12/10/2005, n. 41) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 6.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente