Articolo 17 - Accordo della Legge 18 febbraio 1999, n. 58
Articolo 16Articolo 18
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12 marzo 1999
Articolo 17
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Portogallo e di quelli portoghesi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
Entrata in vigore il 12 marzo 1999