Art. 1.
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".