Articolo 3 del Decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 febbraio 1948
>
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
Art. 3.

Il Ministro per l'interno e' autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente